Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Art. 47 D. Lgs. n.  33/2013

  •  Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14, concernenti la situazione  patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dall'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonchè tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 10.000 a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è  pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato. 
 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a  € 10.000 a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita’ di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 
 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Alla data di aggiornamento della pagina e nei cinque anni antecedenti all'Automobile Club Trieste NON sono state irrogate sanzioni per mancata comunicazione dei dati.

Contenuto pubblicato il 28-08-2018 - Aggiornato il 15-10-2025

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