Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
l'Art. 37 del D.Lgs. 36/2023 dispone la programmazione triennale dei lavori quando questi superino i 150.000 €uro e la programmazione triennale di acquisti di beni e servizi quando questi superino i 140.000 €uro. L 'Ente non effettua lavori nè opera affidamenti per importi superiori a quelli sopra indicati e pertanto non è soggetto all'obbligo di adozione dei programmi triennali di cui all'art. 37 sopra citato.
Triennio 2024 - 2026 Mancata redazione del programma triennale di lavori, fornitura e servizi
Contenuto pubblicato il 20-11-2025 - Aggiornato il 20-11-2025