Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Sezione relativa alle sanzioni per mancata comunicazione dei dati come indicato all’art. 47 del d.lgs. 33/2013.
Art. 47 del d.lgs. 33/2013
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti
la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la
titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado,
nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo
provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa
sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed
il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta
giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall’autorità amministrativa competente in base a quanto
previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
All’Automobile Club Novara non sono state comminate sanzioni per mancata comunicazione dei dati alla data di aggiornamento della pagina e nei cinque anni antecedenti.
Contenuto pubblicato il 02-05-2018 - Aggiornato il 17-03-2025