Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
L'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 dispone la programmazione triennale dei lavori quando questi superino i 150.000 €uro e la programmazione triennale di acquisti di beni e servizi quando questi superino i 140.000 €uro. L'Ente non effettua lavori nè opera affidamenti per importi superiori a quelli sopra indicati e pertanto non è soggetto all'obbligo di adozione dei programmi triennali di cui all'art. 37 sopra citato.
Contenuto pubblicato il 27/05/2025 - Aggiornato il 09/03/2026