Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale
Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale
Il dimensionamento dell'Ente è tale che non si rendono necessari stanziamenti per importi superiori alle soglie minime previste dalla legge.
L'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, infatti, dispone:
- la programmazione triennale dei lavori, quando questi superino i 150.000 €uro
- la programmazione triennale di acquisti di beni e servizi, quando questi superino i 140.000 €uro.
L'Ente non effettua lavori nè opera affidamenti per importi superiori a quelli sopra indicati; pertanto non è soggetto all'obbligo di adozione dei programmi triennali di cui all'art. 37 sopra citato.
Contenuto pubblicato il 17-07-2025 - Aggiornato il 17-07-2025