Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale
Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale
Presso il nostro Ente non si rendono necessari stanziamenti per importi superiori alla soglia minima di € 140.000
L'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 dispone la programmazione triennale dei lavori quando questi superino i 150.000 €uro e la programmazione triennale di acquisti di beni e servizi quando questi superino i 140.000 €uro. L'Ente non effettua lavori nè opera affidamenti per importi superiori a quelli sopra indicati e pertanto non è soggetto all'obbligo di adozione dei programmi triennali di cui all'art. 37 sopra citato.
Contenuto pubblicato il 11-11-2025 - Aggiornato il 11-11-2025