Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
L'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 dispone la programmazione triennale dei lavori quando questi superino i 150.000 €uro e la programmazione triennale di acquisti di beni e servizi quando questi superino i 140.000 €uro.
L 'Ente non ha effettuato nel corso dell'anno 2025 lavori nè opera affidamenti per importi superiori a quelli sopra indicati e pertanto non è soggetto all'obbligo di adozione dei programmi triennali di cui all'art. 37 sopra citato.
Contenuto pubblicato il 17/07/2023 - Aggiornato il 01/06/2026