Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale

Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale

Il dimensionamento dell'Ente è tale che non si rendono necessari stanziamenti per importi superiori alle soglie minime previste dalla legge.

L'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, infatti, dispone:

- la programmazione triennale dei lavori, quando questi superino i 150.000 €uro

- la programmazione triennale di acquisti di beni e servizi, quando questi superino i 140.000 €uro.

L'Ente non effettua lavori nè opera affidamenti per importi superiori a quelli sopra indicati; pertanto non è soggetto all'obbligo di adozione dei programmi triennali di cui all'art. 37 sopra citato.

Contenuto creato il 17-07-2025 - Aggiornato il 17-07-2025

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