Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale
Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale
Il dimensionamento dell'Ente è tale che non si rendono necessari stanziamenti per importi superiori alle soglie minime previste dalla legge.
L'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, infatti, dispone:
- la programmazione triennale dei lavori, quando questi superino i 150.000 €uro
- la programmazione triennale di acquisti di beni e servizi, quando questi superino i 140.000 €uro.
L'Ente non effettua lavori e non opera affidamenti per importi superiori a quelli sopra indicati; pertanto non è soggetto all'obbligo di adozione dei programmi triennali di cui all'art. 37 sopra citato.
Contenuto pubblicato il 17/07/2025 - Aggiornato il 09/07/2026
| Oggetto | Data documento | Tipologia |
|---|---|---|
| Mancata redazione della programmazione triennale di forniture e servizi 2025-2027 | 22/09/2025 | Acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi |
Contenuto creato il 22/09/2025 - Aggiornato il 22/09/2025