Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale
Il dimensionamento della Società è tale che non si rendono necessari stanziamenti per importi superiori alla soglia minima di € 140.000.
L'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 dispone la programmazione triennale dei lavori quando questi superino i 150.000 €uro e la programmazione triennale di acquisti di beni e servizi quando questi superino i 140.000 €uro. L'Ente non effettua lavori nè opera affidamenti per importi superiori a quelli sopra indicati e pertanto non è soggetto all'obbligo di adozione dei programmi triennali di cui all'art. 37 sopra citato.
Contenuto creato il 11-07-2025 - Aggiornato il 11-07-2025
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