Consiglieri

Competenze

Ai sensi dell'art. 53 dello Statuto dell'ACI

Il Consiglio Direttivo è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea medesima, nonché su quelle ad esso demandate dal regolamento di organizzazione dell’A.C., dal regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne. In particolare il Consiglio Direttivo: a) predispone regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi dell’A.C.; b) nomina i componenti le Commissioni permanenti istituite con deliberazioni dell’Assemblea e istituisce tutte le altre Commissioni permanenti ritenute utili per l’attuazione delle finalità dell’Ente. Della istituzione viene data comunicazione all’Amministrazione vigilante con indicazione delle eventuali indennità attribuite ai componenti; c) delibera circa l’indirizzo, lo svolgimento e l’estensione dell’attività dell’A.C., nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea; d) definisce i criteri generali di organizzazione dell’Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, approva l’ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell’A.C. e determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive; e) delibera sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale stesso; f) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell’Assemblea dei soci; g) approva il budget annuale; h) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all’Assemblea dei soci; i) adotta, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; l) adotta i regolamenti di cui agli articoli 59 e 62. In caso di mancata approvazione del budget annuale da parte del Consiglio Direttivo o di mancata sottoposizione all’Assemblea dei soci del bilancio di esercizio entro i termini previsti, non dovute a cause di forza maggiore, il Comitato Esecutivo dell’A.C.I. dispone la nomina di un Commissario ad acta per gli occorrenti adempimenti. La mancata approvazione del bilancio di esercizio da parte dell’Assemblea dei soci dell’AC viene valutata dal Consiglio Generale dell’ACI, anche ai fini di cui all’art. 65, tenendo comunque conto della complessiva situazione dell’Automobile Club e delle motivazioni addotte con la delibera di mancata approvazione.

Personale associato

NomeRuolo
ing. Laiti AndreaConsigliere
dott. Quaranta PaoloConsigliere
avv. Tortonese MarioConsigliere
dott.ssa Paglieri Marina EmiliaConsigliere

Contenuto creato il 13-11-2025 - Aggiornato il 09-12-2025

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