Accesso Civico Semplice

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

 

Chi può esercitarlo

L’accesso civico semplice è riconosciuto in capo a chiunque, anche se non cittadino o non residente in Italia, prescindendo quindi dalla titolarità di diritti o interessi qualificati.

 

Oggetto

Possono essere oggetto di accesso civico semplice i dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, qualora l’Ente ne abbia omesso in tutto o in parte la pubblicazione sul proprio sito istituzionale (il richiedente può specificare, qualora ne sia a conoscenza, la disposizione normativa che impone la pubblicazione). Non è necessario indicare una motivazione, ma è necessario identificare in modo chiaro e puntuale i dati, documenti o informazioni ai quali si intende accedere.

 

Modalità di presentazione della richiesta

L’accesso civico semplice è formulato mediante una richiesta scritta, redatta utilizzando il seguente modulo o su altro supporto cartaceo e deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Ente, con le seguenti modalità:

  • consegna diretta all’Automobile Club di Gorizia, via Trieste, 171 – Gorizia;

  • posta ordinaria, semplice o raccomandata, al seguente indirizzo: Automobile Club di Gorizia, via Trieste, 171 – Gorizia;

  • posta elettronica: segreteria.acgorizia@gmail.com

  • posta elettronica certificata: automobileclubgorizia@pec.aci.it

 

La richiesta deve essere sottoscritta e, in caso di trasmissione a mezzo posta ordinaria, semplice o raccomandata, fax, posta elettronica, ovvero di consegna diretta in plico chiuso all’AC, deve essere corredata di copia del documento di identità del richiedente. Qualora la richiesta sia presentata personalmente e sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente dell’AC, questi deve provvedere all’identificazione mediante la presa visione di un documento di identità originale del sottoscrittore e la trascrizione sulla richiesta degli estremi dello stesso documento.

 

Termini ed esito del procedimento

Il RPCT, ricevuta la richiesta, ne verifica la fondatezza ed entro trenta giorni dalla presentazione, decide sull’istanza con provvedimento espresso e motivato. In caso di accoglimento o se, comunque, il documento, l’informazione o il dato richiesti risultino essere già pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, il RPCT comunica tempestivamente al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicandogli il relativo link ipertestuale.

Per la disciplina dettagliata dei criteri, limiti e modalità organizzative per l’esercizio, nei confronti dell’Ente, dell’accesso civico semplice, si fa rinvio al Capo III del Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato, adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 17 dicembre 2019 e modificato con delibera del Commissario Straordinario in data 26 aprile 2022.

 

Tutela

Avverso la decisione del RPCT, il richiedente può altresì proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

 

 

Fonti di riferimento

  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

  • Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”

  • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82Codice dell’amministrazione digitale”

  • Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni”

  • Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)

  • Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

  • Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato, adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell’AC di Gorizia del 17 dicembre 2019 e modificato con delibera del Commissario Straordinario in data 26 aprile 2022.

 

 

 

Modulo di richiesta dell’accesso civico semplice

Contenuto pubblicato il 25-06-2021 - Aggiornato il 09-05-2022

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