Articolazione degli uffici

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 Comma 1 Lettera B,C

Obblighi di pubblicazione concernenti l\'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all\'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all\'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilita\' dei dati, dell\'organizzazione dell\'amministrazione, mediante l\'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

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